Come era già stato annunciato, la Legge di Bilancio 2021 ha introdotto delle modifiche alla disciplina del credito di imposta Ricerca e sviluppo (R&S), ora chiamato Ricerca, Sviluppo, Innovazione Tecnologica e Design (R&S&I&D)
Le modifiche introdotte sono:
- proroga fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2022 della disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative (R&S&I&D) introdotto dalla previgente Legge di Bilancio 2020.
- incremento delle aliquote e dei massimali di credito d’imposta previsti dalla precedente Finanziaria 2020;
- modifiche e precisazioni alla normativa previgente, finalizzate a chiarirne l’ambito applicativo;
- introduzione dell’onere di asseverazione della relazione tecnica.
I CAMBIAMENTI DAL 2019 AL 2021
Nel corso degli anni, gli investimenti di Ricerca e Sviluppo delle aziende italiane sono stati finanziati dal nostro legislatore con diversi strumenti di Finanza Agevolata, ma lo strumento più utilizzato negli ultimi tempi è stato il credito di imposta.
L’ultimo esistente è quello disciplinato dalla Legge 145 del 2013 e successive modificazioni. Esso doveva essere applicabile sino al 31.12.2020, ma i continui interpelli e i risultati dei controlli eseguiti dall’Agenzia delle Entrate hanno fatto notare che vi erano diverse zone d’ombra sull’oggetto della ricerca che meritavano chiarimenti onde evitare applicazioni errate o dolose.
È per questo motivo che la Finanziaria 2020 manda in pensione anticipatamente il vecchio credito di imposta per ricerca e sviluppo e ne identifica uno nuovo, con importanti cambiamenti e approfondimenti che, in primis, toccano la parte definitoria delle attività di investimento richiamando importanti documenti di stampo internazionale come il Manuale di Frascati e di Oslo, in secundis la misura del beneficio. Infine, vi sono anche alcuni cambiamenti nelle spese ammissibili (spese relative al personale, utilizzo di beni materiali e software, contratti di ricerca extra-muros, utilizzo di privative industriali, consulenze e spese per materiali e forniture).
Con la Finanziaria 2021, l’impostazione della Finanziaria 2020 viene confermata con alcuni cambiamenti in termini di periodo temporale di applicazione (proroga fino al 2022), incremento delle percentuali e asseverazione della relazione tecnica. Tali modifiche hanno effetto retroattivo e si applicano alle progettualità 2020.
CATEGORIE DI RICERCA AMMISSIBILI
Con il nuovo impianto normativo vengono identificate 3 categorie disciplinate ai commi 200, 201 e 202 dell’articolo uno della Finanziaria 2020 (L. 160/2019).
Sono considerate attività di ricerca e sviluppo, ammissibili al credito d’imposta 2020, le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, come definite, rispettivamente, alle lettere m), q) e j), punto 15, paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione (2014/C 198/01) del 27 giugno 2014, concernente la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione.
Sono anche considerate agevolabili le attività di innovazione tecnologica, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati. Per prodotto o processo di produzione nuovo o sostanzialmente migliorato si intende un bene materiale o immateriale o un servizio o un processo che si differenzia, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecnologiche o delle prestazioni o dell’ecocompatibilità o dell’ergonomia o per altri elementi sostanziali rilevanti nei diversi settori produttivi.
Tra queste attività sono ricompresi anche gli investimenti in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, che saranno definite con il citato decreto di prossima pubblicazione.
Infine, sono considerate attività innovative ammissibili al credito d’imposta le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari.
DEFINIZIONI
Il decreto Ministeriali in firmato a giugno 2020 definisce, come previsto dalla Finanziaria 2020, le categorie sopra richiamate.
Attività di ricerca e sviluppo
Ai fini dell’applicazione del comma 200 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Finanziaria 2020), la classificazione delle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico ammissibili al credito d’imposta è operata sulla base delle regole indicate di seguito indicate:
- Costituiscono attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta i lavori svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di ricerca e sviluppo avviati in periodi d’imposta precedenti, classificabili in una o più delle seguenti categorie generali:
a) ricerca fondamentale: si considerano attività di ricerca fondamentale i lavori sperimentali o teorici finalizzati principalmente all’acquisizione di nuove conoscenze in campo scientifico o tecnologico, attraverso l’analisi delle
proprietà e delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente considerare un utilizzo o un’applicazione particolare a breve termine delle nuove conoscenze acquisite da parte dell’impresa; il risultato delle attività di ricerca fondamentale è di regola rappresentato per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o per mezzo di teorie interpretative delle informazioni e dei fatti emergenti dai lavori sperimentali o teorici;
b) ricerca industriale: si considerano attività di ricerca industriale i lavori originali intrapresi al fine di individuare le possibili utilizzazioni o applicazioni delle nuove conoscenze derivanti da un’attività di ricerca fondamentale o al fine di trovare nuove soluzioni per il raggiungimento di uno scopo o un obiettivo pratico predeterminato; tali attività, in particolare, mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine di risolvere problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato è rappresentato, di regola, da un modello di prova che permette di verificare sperimentalmente le ipotesi di partenza e di dare dimostrazione della possibilità o meno di passare alla fase successiva dello sviluppo sperimentale, senza l’obiettivo di rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale;
c) sviluppo sperimentale: si considerano attività di sviluppo sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze esistenti ottenute dalla ricerca o dall’esperienza pratica, svolti allo scopo di acquisire ulteriori conoscenze e raccogliere le informazioni tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti o nuovi processi di produzione o in funzione del miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti.
Per miglioramento significativo di prodotti o processi già esistenti s’intendono le modifiche che hanno il carattere della novità e che non sono il risultato di un semplice utilizzo dello stato dell’arte nel settore o dominio di riferimento. Il risultato dei lavori di sviluppo sperimentale è di regola rappresentato da prototipi o impianti pilota.
Per prototipo s’intende un modello originale che possiede le qualità tecniche essenziali e le caratteristiche di funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attività di sviluppo sperimentale e che permette di effettuare le prove per apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali del prodotto o del processo; per impianto pilota s’intende un insieme di macchinari, dispositivi, attrezzature o altri elementi che permette di testare un prodotto o un processo su una scala o in un ambiente prossimi alla realtà industriale o finale.
Ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta, assumono rilevanza le attività di ricerca e sviluppo che perseguono un progresso o un avanzamento delle conoscenze o delle capacità generali in un campo scientifico o tecnologico e non già il semplice progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacità proprie di una singola impresa. La condizione del perseguimento di un progresso o un avanzamento delle conoscenze e delle capacità generali si considera realizzata anche nel caso dell’adattamento delle conoscenze o delle capacità relative a un campo della scienza o della tecnica al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo in relazione al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o attuabile. Si considerano ammissibili al credito d’imposta le attività svolte in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo che persegua tale obiettivo anche nel caso in cui l’avanzamento scientifico o tecnologico ricercato non sia raggiunto o non sia pienamente realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le informazioni sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello stato delle conoscenze scientifiche o tecnologiche disponibili e accessibili per l’impresa all’inizio delle operazioni di ricerca e sviluppo, perché coperti ad esempio da segreto aziendale, i lavori intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso il superamento degli ostacoli o degli impedimenti scientifici o tecnologici incontrati possono ugualmente rappresentare un avanzamento scientifico o tecnologico e rilevare ai fini dell’ammissibilità al credito d’imposta; fatta eccezione per il caso in cui un particolare progresso scientifico o tecnologico è già stato raggiunto o tentato da altri soggetti correlati all’impresa, in quanto la controllano, ne sono controllati ovvero sono sottoposti a controllo comune. Analogamente, si considerano ammissibili al credito d’imposta i lavori di ricerca e sviluppo svolti contemporaneamente e in modo simile nello stesso campo scientifico o tecnologico da imprese concorrenti indipendenti.
Attività di innovazione tecnologica
Ai fini dell’applicazione del comma 201 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, la classificazione delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta è operata sulla base delle regole di seguito indicate:
- Costituiscono attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo indicati precedentemente, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati alla realizzazione o all’introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall’impresa.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, per prodotti nuovi o significativamente migliorati s’intendono beni o servizi che si differenziano, rispetto a quelli già realizzati dall’impresa, sul piano delle caratteristiche tecniche, dei componenti, dei materiali, del software incorporato, della facilità d’impiego, della semplificazione della procedura di utilizzo, della maggiore flessibilità o di altri elementi concernenti le prestazioni e le funzionalità; per processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già applicati dall’impresa, s’intendono processi o metodi di produzione e di distribuzione e logistica di beni o servizi che comportano cambiamenti significativi nelle tecnologie, negli impianti, macchinari e attrezzature, nel software, nell’efficienza delle risorse impiegate, nell’affidabilità e sicurezza per i soggetti interni o esterni coinvolti nei processi aziendali.
- Le attività ammissibili al credito d’imposta comprendono esclusivamente i lavori svolti nelle fasi precompetitive legate alla progettazione, realizzazione e introduzione delle innovazioni tecnologiche fino ai lavori concernenti le fasi di test e valutazione dei prototipi o delle installazioni pilota.
Non si considerano attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta:
- i lavori svolti per apportare modifiche o migliorie minori ai prodotti e ai processi già realizzati o applicati dall’impresa;
- i lavori svolti per la soluzione di problemi tecnici legati al normale funzionamento dei processi di produzione dell’impresa o per l’eliminazione di difetti di fabbricazione dei prodotti dell’impresa;
- i lavori svolti per adeguare o personalizzare i prodotti o i processi dell’impresa su specifica richiesta di un committente;
- i lavori svolti per il controllo di qualità dei prodotti o dei processi e per la standardizzazione degli stessi e in generale i lavori richiesti per l’adeguamento di processi e prodotti a specifici obblighi previsti dalle norme in materia di sicurezza, salute e igiene del lavoro o in materia ambientale.
Attività di design e ideazione estetica
Ai fini dell’applicazione del comma 202 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, si considerano attività ammissibili al credito d’imposta i lavori di design e ideazione estetica, diversi da quelli svolti nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e di innovazione tecnologica indicate precedentemente, svolti nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti avviati in periodi d’imposta precedenti, finalizzati ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali; quali, ad esempio, le caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della struttura superficiale, degli ornamenti.
A questi effetti, per prodotto si intende qualsiasi oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti di prodotti complessi, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici.
Per le imprese operanti nel settore dell’abbigliamento e negli altri settori nei quali è previsto il rinnovo a intervalli regolari dei prodotti, sono considerate attività ammissibili al credito d’imposta i lavori relativi alla concezione e realizzazione di nuove collezioni o campionari che presentino elementi di novità rispetto alle collezioni e ai campionari precedenti con riguardo ai tessuti o ai materiali utilizzati, alla loro combinazione, ai disegni e alle forme, ai colori o ad altri elementi rilevanti, con esclusione dei lavori finalizzati al semplice adattamento di una collezione o campionario esistente attraverso l’aggiunta di un singolo prodotto o la modifica di una sola caratteristica dei prodotti esistenti, come ad esempio la modifica unicamente dei colori, o di un elemento di dettaglio.
Le attività ammissibili al credito d’imposta riguardano comunque la sola fase precompetitiva che termina con la realizzazione dei campionari non destinati alla vendita.
Innovazione tecnologica: innovazione digitale 4.0 ed economia circolare
Per il credito d’imposta complessivamente spettante per le attività di innovazione tecnologica, agli effetti dell’applicazione della maggiorazione del credito d’imposta, si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l’integrazione e l’interconnessione dei fattori, interni ed esterni all’azienda, rilevanti per la creazione di valore. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di innovazione digitale 4.0:
a) l’introduzione di soluzioni che consentano un’integrazione comune dei diversi componenti, moduli e sistemi di un’architettura aziendale (c.d. digital service backbone), in grado di garantire, tramite l’implementazione di un modello di dati comune e il supporto di diversi protocolli e interfacce, l’interconnessione trasparente, sicura ed affidabile dei diversi dispositivi hardware (quali, ad esempio, celle robotizzate e Controllori Logici Programmabili) e delle applicazioni software (quali, ad esempio, MES e SCADA);
b) l’introduzione di soluzioni che consentano il miglioramento della gestione operativa della produzione mediante ottimale assegnazione dei lavori alle macchine, sequenziamento delle attività, gestione della forza lavoro, abbinamento e predisposizione tempificata di utensili e attrezzature, allo scopo ad esempio di migliorare l’utilizzo delle macchine, ridurre i lead time di produzione, minimizzare i costi, migliorare le prestazioni di consegna;
c) l’integrazione, attraverso l’applicazione di tecnologie digitali, tra il sistema informatico (IT) e le fasi del processo di produzione di beni o servizi (Operations);
d) l’introduzione di soluzioni che consentano la pianificazione e la simulazione dei processi produttivi, aiutando a definire le traiettorie di processo e i parametri ottimali di lavorazione, a partire dalle caratteristiche delle macchine disponibili e dei prodotti da realizzare allo scopo di migliorare le prestazioni, la qualità e/o ridurre i costi;
e) l’introduzione di soluzioni per la definizione e generazione sistematica di indicatori chiave degli obiettivi aziendali (c.d. KPI’s), attraverso la produzione e raccolta automatica dei dati di processo;
f) l’introduzione di soluzioni idonee a generare report di analisi relative al funzionamento delle risorse tecnologiche, materiali e personali coinvolte nei processi di produzione di beni o servizi (quali, ad esempio, analisi di tipo descrittivo, diagnostico, predittivo, prescrittivo);
g) l’introduzione di soluzioni che consentano di ottenere suggerimenti da parte di sistemi/piattaforme e applicazioni IT sulle azioni correttive in base al funzionamento delle risorse coinvolte nel processo, permettendo ad esempio di inviare feedback/alert su un’eventuale deriva del funzionamento del processo o di realizzare processi e sistemi adattativi;
h) la digitalizzazione di processi e prodotti nelle diverse aree e ambiti di creazione del valore (manutenzione predittiva macchine utensili CNC, tracciabilità di processo/prodotto, logistica/magazzino/movimentazione, controllo qualità, tracciatura automatica delle specifiche di qualità di un prodotto, di materie prime, ecc.);
i) la digitalizzazione delle interazioni tra i diversi operatori delle filiere produttive, la messa a punto di modelli di condivisione delle informazioni, la messa a punto di protocolli e metodi per il tracciamento dei prodotti all’interno della filiera allo scopo di migliorare la cooperazione e la resilienza delle filiere estese;
l) l’introduzione di soluzioni che implichino possibilità di funzioni real time remote di telediagnosi, teleassistenza, telemanutenzione, installazione a distanza, monitoraggio, con funzioni accessibili on demand (in qualsiasi momento) e da qualsiasi luogo interconnettibile nonché soluzioni atte a favorire lo svolgimento di prestazioni lavorative da remoto (smart working);
m) la riprogettazione delle funzioni, dell’architettura, dei moduli e della connettività dei beni strumentali in ottica di digitalizzazione per consentire l’introduzione di soluzioni pay per use di macchine e sistemi di produzione;
n) l’introduzione di soluzioni specifiche di blockchain, cybersecurity, edge e cloud computing, a potenziamento e arricchimento e per garantire la sicurezza delle soluzioni descritte nei punti precedenti.
Si considerano attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica i lavori svolti nell’ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell’economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione Europea (COM 2020) 98 dell’11 marzo 2020. A titolo esemplificativo, costituiscono obiettivi di transizione ecologica:
a) la progettazione di prodotti sostenibili che durino più a lungo e siano concepiti per essere riutilizzati, riparati o aggiornati per il recupero delle proprie funzioni o sottoposti a procedimenti di riciclo ad elevata qualità, per il recupero dei materiali, in modo da ridurre l’impatto ambientale dei prodotti lungo il loro ciclo di vita (c.d. ecodesign);
b) la realizzazione di catene del valore a ciclo chiuso nella produzione ed utilizzo di componenti e materiali, anche sfruttando opportunità di riuso e riciclo cross-settoriali;
c) l’introduzione di modelli di sinergia tra sistemi industriali presenti all’interno di uno specifico ambito economico territoriale (c.d. simbiosi industriale), caratterizzati da rapporti di interdipendenza funzionale in relazione alle risorse materiali ed energetiche (ad es. sottoprodotti, rifiuti, energia termica di scarto, ciclo integrato delle acque);
d) l’introduzione di soluzioni tecnologiche per il recupero atte ad ottenere materie prime seconde di alta qualità da prodotti post-uso, in conformità con le specifiche di impiego nella stessa applicazione o in differenti settori;
e) l’introduzione di tecnologie e processi di disassemblaggio e/o remanufacturing intelligenti per rigenerare e aggiornare le funzioni da componenti post-uso, in modo da prolungare il ciclo di utilizzo del componente con soluzioni a ridotto impatto ambientale;
f) l’adozione di soluzioni e tecnologie per monitorare il ciclo di vita del prodotto e consentire la valutazione dello stato del prodotto post-uso al fine di facilitarne il collezionamento per il recupero di materiali e funzioni;
g) l’introduzione di modelli di business “prodotto come servizio” (product-as-a- service) per favorire catene del valore circolari di beni di consumo e strumentali.
MISURA DEL BENEFICIO E COSTI AMMISSIBILI
In merito alla misura del beneficio, rispetto al credito di imposta in vigore fino al 2019, vi sono importanti cambiamenti poiché varia sia la base di calcolo sia le percentuali applicabili.
In primis, non viene più richiesto il valore incrementale rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio 2012-2014.
In secundis, cambiano le percentuali con un decremento significativo poi mitigato dalla finanziaria 2021.
In terzis, cambia la base di calcolo, non più riferita e distinta per le singole voci di costo, ma applicata all’intero costo di progetto.
Il nuovo credito di imposta prevede:
· 20% della base di calcolo per le attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico nel limite massimo di 4 milioni di euro;
· 10% della base di calcolo per attività di innovazione tecnologica, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati nel limite massimo di 2 milioni di euro (15% se l’attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0);
· 10% della base di calcolo per attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
SPESE AMMISSIBILI
La prima tipologia di attività agevolabili da tale strumento è rappresentata dalle attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico o tecnologico, ammissibili al credito d’imposta con un beneficio del 20%della base di calcolo e nel limite massimo di € 4 milioni. Le spese previste sono:
a) le spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
c) le spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo;
d) le quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, nel limite massimo complessivo di €1.000.000;
e) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ovvero delle spese per contratti extra muros;
f) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo svolti internamente dall’impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero, nel caso di ricerca extra muros, del 30% dei costi dei contratti;
Le attività di innovazione tecnologica, diverse dalle precedenti, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati o gli investimenti in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative sono considerate agevolabili nella misura del 10% della base di calcolo e nel limite massimo di €2 milioni (15% se l’attività è finalizzata al raggiungimento di obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0). Le spese ammissibili sono:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo complessivo pari al 30 % delle spese di personale;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica;
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese del personale;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti extra muros;
Infine, le attività di design e ideazione estetica svolte dalle imprese operanti nei settori tessile e della moda, calzaturiero, dell’occhialeria, orafo, del mobile e dell’arredo e della ceramica, per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari sono agevolabili nella misura del 10% della base di calcolo e nel limite massimo di €2 milioni.
Tali spese risultano essere:
a) le spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato;
b) le quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
c) le spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica, stipulati con professionisti o studi professionali o altre imprese.
d) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese del personale;
e) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica, nel limite massimo pari al 30% delle spese di personale ovvero delle spese per i contratti.
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito di imposta così calcolato sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione e in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione.
Restano validi gli obblighi di certificazione della spesa e di redazione della relazione tecnica, quest’ultima però dovrà essere asseverata.
Viene introdotta una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico a scopi informativi.
Per avere maggiori informazioni scrivi a c.rossetto@oriens.consulting