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31 Marzo 2020

IL NUOVO CREDITO DI IMPOSTA SUGLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI 2020

Con l’art.98 del Decreto Legge 18 del 17.03.2020 noto con il nome di Decreto “Cura Italia”, il credito di imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, nato nel 2018 (art. 57-bis del DL. 24.042017, n. 50 e successive integrazioni e modificazioni) viene sostanzialmente modificato. 
Il dettato normativo precedente prevedeva un credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali, con un incremento minimo dell’1% rispetto agli analoghi investimenti dell’anno precedente, effettuati dalle imprese, dai lavoratori autonomi e dagli enti non commerciali, sulla stampa (giornali quotidiani e periodici, locali e nazionali) e sulle emittenti radio-televisive a diffusione locale.
Per il solo anno 2020, all’interno delle “Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa” previste dal Decreto “Cura Italia”, viene meno il concetto di “incremento rispetto all’anno precedente” e, conseguentemente, viene modificata la percentuale di calcolo.

I DETTAGLI DELLA MISURA

SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono beneficiare del credito d'imposta sulla pubblicità i soggetti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, nonché gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche on-line, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, secondo quanto indicato di seguito.
 
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili gli investimenti riferiti all’acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali su giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, anche on line, ovvero nell’ambito della programmazione di emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali.
 
ESCLUSIONI
Sono escluse dal credito d'imposta le spese sostenute per l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle per la trasmissione o per l'acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo.
 
MISURA DEL BENEFICIO
Per il solo 2020, a seguito dell’approvazione e pubblicazione del c.d. Decreto “Cura Italia”, il sostegno, concesso nella forma di contributo in conto capitale, sarà pari al 30% del valore degli investimenti effettuati.
Viene meno quindi il concetto di valore incrementale degli investimenti e la relativa percentuale del 75%.
 
Considerato che la norma istitutiva dell’agevolazione (articolo 57-bis del DL. 24 aprile 2017, n. 50) non dispone espressamente la non rilevanza del credito  d’imposta ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, il credito concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle stesse.
 
L’agevolazione rientra nel C.d. “De Minimis”.
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL BENEFICIO 
Secondo la norma originaria, i soggetti interessati dovranno presentare la domanda di fruizione del beneficio, durante una finestra temporale prestabilita del 1.03.2020-31.03.2020, nella forma di una comunicazione telematica (una “prenotazione”) su apposita piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, secondo il modello che ha definito la medesima Agenzia, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, ai fini della più corretta ed efficace gestione del credito d’imposta. 
 
Per l’anno in corso, a seguito del Decreto Cura Italia, la finestra per la prenotazione è stata spostata dal 1° settembre 2020 al 30 settembre 2020.
Le comunicazioni telematiche eventualmente già trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020 restano comunque valide. 
 
PROCEDURA 
Entro i successivi trenta giorni dalla chiusura del termine per effettuare le prenotazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri forma un elenco dei soggetti richiedenti il credito di imposta con l’indicazione dell’eventuale percentuale provvisoria di riparto in caso di insufficienza delle risorse e l’importo teoricamente fruibile da ciascun soggetto dopo la realizzazione dell’investimento incrementale.
L’ammontare del credito effettivamente fruibile dopo l’accertamento in ordine agli investimenti effettuati è disposto con provvedimento del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento.
La determinazione del credito effettivamente fruibile in compensazione da ciascun richiedente è effettuata sulla base dei dati relativi agli investimenti effettivamente realizzati, che dovranno essere trasmessi dai richiedenti con le stesse modalità informatiche usate per la prenotazione nel periodo 01.01.2021-31.01.2021.
 
LIQUIDAZIONE DEL CREDITO
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, tramite il modello F24.
 
ATTESTAZIONE 
L'effettività del sostenimento delle spese deve risultare da apposita attestazione rilasciata dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità dei dati esposti nelle dichiarazioni fiscali, ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti. 
Le spese per gli investimenti si considerano sostenute secondo le regole generali in materia fiscale. 
 
DIVIETO DI CUMULO
Il credito d'imposta è alternativo e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista da normativa nazionale, regionale o comunitaria.  (comprese, quindi, a titolo esemplificativo, “patent box”, credito di imposta RS, ecc.), laddove insista sui medesimi costi ammissibili. 
 
CONTROLLI 
L’Agenzia delle Entrate e l’Amministrazione effettueranno i controlli di rispettiva competenza, in ordine all’effettivo possesso dei requisiti che condizionano l’ammissione al beneficio fiscale. In caso di carenza di taluno dei requisiti, e quindi di indebita fruizione, totale o parziale, del beneficio, l’Amministrazione provvederà al recupero del le somme con le procedure coattive di legge. 

Se vuoi maggiori informazioni, scrivi a c.rossetto@nordestinnovazione.com o chiama il 0444 1834081

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