Con l'Art. 38 del decreto legge del 2 marzo 2024, n. 19, è stato finalmente istituito il piano Transizione 5.0.
Il programma mira a sostenere gli investimenti in ambito digitalizzazione e transizione green attraverso un innovativo schema di crediti d'imposta. Il Piano prevede risorse pari a 6,3 miliardi di euro che si aggiungono ai 6,4 miliardi già previsti dalla legge di bilancio.
SOGGETTI BENEFICIARI
Le agevolazioni sono riconosciute alle imprese:
- Residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa;
- Che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione;
- Che dall'investimento ottengano una riduzione dei consumi energetici;
- Che rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore;
- Che siano in regola con gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
SPESE AGEVOLABILI
Sono agevolabili gli investimenti in:
- beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232;
- beni materiali e immateriali interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3% o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5%.
Rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche:
a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni previste sopra, sono inoltre agevolabili:
a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12 (prodotti da stati membri dell'Unione Europea);
b) le spese per la formazione del personale finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni di cui ai punti precedenti, e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy.
SPESE NON AGEVOLABILI
Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati ad attività:
a) direttamente connesse ai combustibili fossili;
b) nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;
c) connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;
d) nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.
BENEFICIO RICONOSCIUTO
L'agevolazione è riconosciuta come credito di imposta nella misura di:
- 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria.
La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista è rispettivamente aumentata:
a) al 40%, 20% e 10%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10%, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) al 45%, 25% e 15%, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10% o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15%, conseguita tramite gli investimenti nei beni.
È importante ricordare che:
- La riduzione dei consumi, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico;
- Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto.
CERTIFICAZIONI
Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attesti:
a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;
b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante.
Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro (diecimila euro).
UTILIZZO DEL CREDITO
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento.
L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo.
CUMULABILITÀ
- Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali da finanziaria 2020, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica;
- Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
Se desideri ricevere ulteriori informazioni, contattaci o scrivi una e-mail alla Dott.ssa Camilla Tartaria: c.tartaria@oriens.consulting